
Settori di intervento:
Diritto dell’Immigrazione e del Lavoro
New York, NY 10017 – USA
20129 Milano – Italy

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 Agosto 2006, n. 191, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Maggio 2006, n. 252, il cui oggetto è il “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”. A distanza di circa due anni, è entrato in vigore il regolamento di attuazione previsto dalla Legge n. 106 del 15 Aprile 2004, regolamento che modifica la normativa relativa alle copie d’obbligo (ora denominato “deposito legale”) dei prodotti editoriali che fino all’1 Settembre 2006, in virtù delle Legge n. 374 del 2 Febbraio 1939, dovevano essere inviate a cura dello stampatore alla Prefettura ed alla Procura territorialmente competenti. A partire dal 2 Settembre 2006, giorno di entrata in vigore del nuovo “Regolamento”, l’obbligo dell’invio delle copie dei prodotti editoriali per il “deposito legale“ ricade sugli editori e non più sullo stampatore. Il relativo adempimento deve rispettare alcune precise disposizioni. Alcune copie devono essere inviate agli “Archivi Nazionali della Produzione Editoriale” con la seguente modalità:
- una copia dovrà essere consegnata alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Viale del Castro Pretorio, n. 105 – 00185 Roma) ed un’altra copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Piazza dei Cavalleggeri, n. 1 – 50122 Firenze) (art. 6 del D.P.R.);
- due copie, inoltre, vanno inviate agli “Archivi delle produzioni editoriali regionali”, che dovranno essere individuate dagli organi competenti entro 9 mesi; nel frattempo, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d’obbligo, a norma della Legge n. 374 del 2 Febbraio 1939 e successive modificazioni (art. 4).
La consegna dovrà essere eseguita non più precedentemente alla diffusione dei prodotti editoriali, ma entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti, direttamente o attraverso la posta o con qualsiasi altro mezzo. Il plico, confezionato con involucro resistente, deve riportare la dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della Legge 15 aprile 2004, n. 106”, come anche il nome, inteso come denominazione o ragione sociale, il domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito (quindi dell’editore). La consegna deve essere accompagnata con un elenco in due copie dei documenti inviati, contenente gli elementi identificativi di ciascun documento; una delle copie viene restituita vidimata per ricevuta e va conservata come prova dell’avvenuta consegna (art. 7). Sono previsti alcuni casi, estremamente limitati, di esonero totale (art. 8) o parziale (art. 9) dall’obbligo del deposito legale. Su ogni documento consegnato, dovranno essere riportati: il nome ed il domicilio del soggetto obbligato; l’anno di pubblicazione; il codice ISBN o ISSN, se utilizzato dall’editore; la dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106” (art. 10). Gli editori di pubblicazioni attinenti la “Materia Giuridica” dovranno consegnare un’ulteriore copia dei documenti presso la Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della Giustizia (Piazza Cavour, n. 40 – 000193 Roma ) (art. 12). Le stesse norme sono valide per il deposito dei documenti diffusi su supporto informatico (art. 32). Le modalità di deposito dei documenti (le pubblicazioni) diffusi tramite rete informatica saranno definite con successivo regolamento (art. 37). Le sanzioni per il mancato deposito legale possono arrivare fino ad un massimo di 1500 euro per ogni documento non depositato (art. 43).
Per ulteriori dettagli:
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/prodotti_editoriali/index.html
Recentemente, nello Stato della California, a San Diego, la multinazionale Apple ha citato in giudizio gli autori di due blogs ritenuti colpevoli, a suo dire, sia di violazione del segreto industriale che di omissione nel citare le proprie fonti informative. La difesa degli autori dei due blog (PowerPage e AppleInsider) è stata assunta dalla Electronic Frontier Foundation, l’organizzazione che difende i dirittti e le libertà degli utenti Internet. A rafforzare la tesi difensiva è stata la stessa Costituzione americana: il Bill of Rights, nel primo emendamento costituzionale, prevedendo la possibilità del segreto professionale del giornalista, si è rivelata la carta vincente per i due bloggers. In sostanza, l’attività giornalistica dei bloggers coinvolti è stata riconosciuta come tale anche se svolta on line e, quindi, è stata equiparata alla tradizionale forma di giornalismo propria della carta stampata. Secondo l’attuale giurisprudenza statunitense, è garantito al giornalista il diritto alla riservatezza delle proprie fonti e tale diritto è esteso anche al blogger impegnato a redigere ed a pubblicare news sul World Wide Web. Si tratta di un importante caso giuridico che non potrà che avere significative ripercussioni sulle nuove modalità di fare informazione on line che vedono sempre più bloggers esserne protagonisti. E in Italia? La parola, ora, dovrebbe passare ai bloggers nostrani e, soprattutto, al legislatore. Forse, con il tempo…
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