Linares Associates presenta i propri servizi legali specialistici per operare tra l’Italia e Stati Uniti

Ottobre 19, 2009
Avv. Stefano Linares
Lo Studio legale internazionale Linares Associates, presente con proprie sedi sia a New York che a Milano, si presenta alla business community aziendale illustrando le diverse tipologie di servizi volti a consentire ai propri clienti di operare con successo e/o di consolidare la propria presenza nel mercato statunitense ed in quello italiano. Specializzato nell’assistenza legale rivolta sia alle aziende e agli imprenditori italiani interessati ad investire negli Stati Uniti d’America che alle imprese e ai privati americani che intendono avviare attività imprenditoriali in Italia, lo studio Linares Associates ha ampliato ed arricchito le proprie competenze e le proprie aree di intervento, ponendo una particolare cura nella gestione delle delicate questioni attinenti al diritto societario nazionale ed internazionale, all’assistenza e alla consulenza rivolta a coloro che decidono di investire nel settore immobiliare, sia commerciale che residenziale, allo studio e alla negoziazione dei contratti commerciali così come a tutti quegli aspetti importanti che rappresentano un necessario complemento al processo di avviamento o di consolidamento commerciale ed imprenditoriale all’estero, non ultimo il diritto di immigrazione con i relativi visti e permessi di lavoro oppure la registrazione di marchi e brevetti. “Sotto il profilo delle relazioni d’affari, Italia e Stati Uniti d’America sono da sempre protagonisti di intensi rapporti commerciali, che sono il frutto di un patrimonio di valori e di civiltà comuni.  La stima, la fiducia e l’amicizia, che esiste e lega i due Paesi, contribuiscono in maniera decisa a rendere questi mercati ricchi di opportunità che per essere colte e sfruttate al massimo richiedono, tuttavia, un’approfondita conoscenza ed una spiccata familiarità con le diverse legislazioni locali, statali e federali”, dichiara l’Avvocato Stefano Linares, titolare e fondatore dello Studio, che aggiunge: “proprio il desiderio e l’ambizione di creare una struttura che fosse in grado di venire incontro e soddisfare le necessità di tutti coloro che intendono investire negli Stati Uniti e in Italia mi ha spinto verso la ricerca di una forma di assistenza legale specialistica, quasi su misura, che potesse adattarsi alle singole fattispecie ed affiancare l’azienda già strutturata e consolidata come quella in via di formazione”.
 
Settori di intervento:
 
Diritto dell’Immigrazione e del Lavoro
 
Assistenza e consulenza legale alle società e/o ai privati che desiderano investire e/o avviare attività commerciali e imprenditoriali in Italia e/o negli Stati Uniti d’America, in relazione alle pratiche destinate all’ottenimento dei necessari permessi di soggiorno e visti. Linares Associates è in grado di assistere i propri clienti anche nella delicata fase della negoziazione di contratti di lavoro sia in Italia che in USA, con la conseguente redazione di accordi volti a tutelare, nella misura più ampia consentita dalle legislazioni locali, sia il datore di lavoro che l’impiegato.  
 
Diritto Societario
 
Le aziende e i privati che sono interessate a costituire una società, una filiale o un ufficio di rappresentanza in territorio statunitense o in Italia possono contare su una pluriennale esperienza dello studio  Linares Associates in materia. Dalla scelta della struttura societaria più adatta al raggiungimento degli obiettivi commerciali ed economici alle necessarie valutazioni di natura fiscale, dalla richiesta dell’“Employer Identification Number” (codice fiscale) all’assistenza nell’apertura di conti correnti presso banche locali, dalla compilazione e gestione dei libri societari alla convocazione e redazione dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie fino alla domiciliazione delle società, che potranno così disporre di uno strategico indirizzo in loco oltre al servizio di “registered agent” previsto espressamente dalla legge degli Stati americani. Inoltre, consulenza legale nella negoziazione e nella redazione di accordi di “joint ventures” sia locali che internazionali.
 
Diritto Commerciale e Contrattuale
 
Il diritto commerciale e contrattuale internazionale è da sempre una delle materie che lo studio cura con particolare attenzione, ben consapevole dell’importanza che ricopre per un’azienda la stipula di un accordo in grado di tutelare i propri interessi e consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Grazie ad un’esperienza maturata rappresentando aziende sia italiane che straniere, Linares Associates assicura competenza e professionalità nella negoziazione e nella redazione di contratti di agenzia commerciale, distribuzione, franchising, licensing, vendita, locazioni immobiliari, accordi a tutela della proprietà intellettuale, acquisto e/o cessioni di partecipazioni societarie.
 
Diritto Immobiliare
 
Linares Associates ha consolidato una vasta esperienza nel settore immobiliare, offrendo una dettagliata consulenza in tutte le fasi di acquisizione, vendita e locazione di terreni,  immobili residenziali e commerciali siti in USA e/o in Italia.
 
Diritto della Proprietà Intellettuale
 
Consulenza ed assistenza legale nella tutela della proprietà intellettuale, redazione di contratti di licenza (marchio, brevetto, diritto d’autore, know-how e altri diritti di proprietà industriale), registrazione di marchi e di brevetti presso i competenti uffici sia a livello statale che federale e nella disciplina di aspetti legati al fenomeno della concorrenza sleale e antitrust.
 
Recupero Crediti e Contenzioso Commerciale
 
Assistenza nella delicata fase del recupero di crediti vantati da privati e/o aziende italiane o straniere sia negli Stati Uniti che in Italia, avvalendosi della preziosa collaborazione di fidati professionisti locali, oltre alla gestione di tentativi di negoziazione stragiudiziale delle eventuali controversie in essere.    
 
Responsabilità da Prodotto Difettoso
 
La delicata e complessa normativa in tema di responsabilità da prodotto difettoso è un altro degli aspetti che, nel corso degli anni, Linares Associates ha esaminato ed approfondito. In particolare, sono state elaborate diverse clausole di esonero da responsabilità in sede di contratto e nei formulari di vendita e individuate una serie di suggerimenti e cautele molto utili all’imprenditore straniero che intende commercializzare i propri prodotti negli USA o in Europa.
 
Diritto dell’Informatica e Contratti Informatici; Internet e Tutela delle Persone e del Consumatore
 
I contratti informatici sono oggi sempre più diffusi e complessi e, con essi, le responsabilità che ne derivano: basti pensare alle sempre più frequenti opportunità di sviluppo e gestione di siti Internet e/o web design, ai casi di “hosting”, “housing”, sviluppo di software, licenze d’uso e altro ancora. Per questa ragione, contratti informatici redatti nel pieno rispetto delle normative vigenti, sia a livello comunitario che federale/statale, possono offrire alle parti contraenti importanti garanzie e tutele ed eliminare o, comunque, ridurre il pericolo di eventuali conseguenze giudiziarie.
 
 
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Linares Associates PLLC
- 100 Park Avenue, Suite 1600
   New York, NY 10017 – USA
- Piazza Cinque Giornate, 10
   20129 Milano – Italy

Mutate le disposizioni per il deposito legale delle pubblicazioni periodiche: l’obbligo ricade sull’Editore

Ottobre 20, 2006

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 Agosto 2006, n. 191, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Maggio 2006, n. 252, il cui oggetto è il “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”. A distanza di circa due anni, è entrato in vigore il regolamento di attuazione previsto dalla Legge n. 106 del 15 Aprile 2004, regolamento che modifica la normativa relativa alle copie d’obbligo (ora denominato “deposito legale”) dei prodotti editoriali che fino all’1 Settembre 2006, in virtù delle Legge n. 374 del 2 Febbraio 1939, dovevano essere inviate a cura dello stampatore alla Prefettura ed alla Procura territorialmente competenti. A partire dal 2 Settembre 2006, giorno di entrata in vigore del nuovo “Regolamento”, l’obbligo dell’invio delle copie dei prodotti editoriali per il “deposito legale“ ricade sugli editori e non più sullo stampatore. Il relativo adempimento deve rispettare alcune precise disposizioni. Alcune copie devono essere inviate agli “Archivi Nazionali della Produzione Editoriale” con la seguente modalità:
- una copia dovrà essere consegnata alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Viale del Castro Pretorio, n. 105 – 00185 Roma) ed un’altra copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Piazza dei Cavalleggeri, n. 1 – 50122 Firenze) (art. 6 del D.P.R.);
- due copie, inoltre, vanno inviate agli “Archivi delle produzioni editoriali regionali”, che dovranno essere individuate dagli organi competenti entro 9 mesi; nel frattempo, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d’obbligo, a norma della Legge n. 374 del 2 Febbraio 1939 e successive modificazioni (art. 4).
La consegna dovrà essere eseguita non più precedentemente alla diffusione dei prodotti editoriali, ma entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti, direttamente o attraverso la posta o con qualsiasi altro mezzo. Il plico, confezionato con involucro resistente, deve riportare la dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della Legge 15 aprile 2004, n. 106”, come anche il nome, inteso come denominazione o ragione sociale, il domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito (quindi dell’editore). La consegna deve essere accompagnata con un elenco in due copie dei documenti inviati, contenente gli elementi identificativi di ciascun documento; una delle copie viene restituita vidimata per ricevuta e va conservata come prova dell’avvenuta consegna (art. 7). Sono previsti alcuni casi, estremamente limitati, di esonero totale (art. 8) o parziale (art. 9) dall’obbligo del deposito legale. Su ogni documento consegnato, dovranno essere riportati: il nome ed il domicilio del soggetto obbligato; l’anno di pubblicazione; il codice ISBN o ISSN, se utilizzato dall’editore; la dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106” (art. 10). Gli editori di pubblicazioni attinenti la “Materia Giuridica” dovranno consegnare un’ulteriore copia dei documenti presso la Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della Giustizia (Piazza Cavour, n. 40 – 000193 Roma ) (art. 12). Le stesse norme sono valide per il deposito dei documenti diffusi su supporto informatico (art. 32). Le modalità di deposito dei documenti (le pubblicazioni) diffusi tramite rete informatica saranno definite con successivo regolamento (art. 37). Le sanzioni per il mancato deposito legale possono arrivare fino ad un massimo di 1500 euro per ogni documento non depositato (art. 43).

Per ulteriori dettagli:
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/prodotti_editoriali/index.html


Le fonti di chi fa giornalismo sul blog? Un segreto professionale, almeno negli States…

Ottobre 11, 2006

Recentemente, nello Stato della California, a San Diego, la multinazionale Apple ha citato in giudizio gli autori di due blogs ritenuti colpevoli, a suo dire, sia di violazione del segreto industriale che di omissione nel citare le proprie fonti informative. La difesa degli autori dei due blog (PowerPage e AppleInsider) è stata assunta dalla Electronic Frontier Foundation, l’organizzazione che difende i dirittti e le libertà degli utenti Internet. A rafforzare la tesi difensiva è stata la stessa Costituzione americana: il Bill of Rights, nel primo emendamento costituzionale, prevedendo la possibilità del segreto professionale del giornalista, si è rivelata la carta vincente per i due bloggers. In sostanza, l’attività giornalistica dei bloggers coinvolti è stata riconosciuta come tale anche se svolta on line e, quindi, è stata equiparata alla tradizionale forma di giornalismo propria della carta stampata. Secondo l’attuale giurisprudenza statunitense, è garantito al giornalista il diritto alla riservatezza delle proprie fonti e tale diritto è esteso anche al blogger impegnato a redigere ed a pubblicare news sul World Wide Web. Si tratta di un importante caso giuridico che non potrà che avere significative ripercussioni sulle nuove modalità di fare informazione on line che vedono sempre più bloggers esserne protagonisti. E in Italia? La parola, ora, dovrebbe passare ai bloggers nostrani e, soprattutto, al legislatore. Forse, con il tempo…

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